Trascrizione Atti di Stato Civile formati all’estero
Scheda del servizio
Contributo domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre 100 aa.
RICHIAMATI i commi 636, 637 e 638 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (“Legge di Bilancio 2025”), a tenore del quale:
636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
Contributo amministrativo vigente:
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 :
€. 400,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, fatto salvo quanto previsto alla riga successiva:
€. 300,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce:
€. 100,00
Il pagamento avverrà mediante l’utilizzo del sistema PagoPA ovvero di altro sistema equivalente
RICHIAMATI i commi 636, 637 e 638 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (“Legge di Bilancio 2025”), a tenore del quale:
636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
Contributo amministrativo vigente:
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 :
€. 400,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, fatto salvo quanto previsto alla riga successiva:
€. 300,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce:
€. 100,00
Il pagamento avverrà mediante l’utilizzo del sistema PagoPA ovvero di altro sistema equivalente
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Personale | Elisabetta BANCHERO | ||||||||||||||
Indirizzo | Via Roma, 1 | ||||||||||||||
Telefono |
0143.90051 |
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albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it |
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PEC |
albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/02/2025 11:00:36